STATUTO
Decreto Rettorale n. 526-2004 del 03.03.2004
Titolo I
Costituzione e finalità
Art. 1
Natura e funzioni
1. Il Centro interdipartimentale di documentazione economica (d'ora in avanti denominato "Centro") è costituito ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 382/80 nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari di Ateneo, con la finalità di provvedere alla gestione delle base dati relative ai fenomeni economici e sociali, al fine di favorire le attività di studio e di ricerca sostenute dai Dipartimenti.
2. Al Centro afferiscono i seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento di diritto dell'economia;
b) Dipartimento di economie, società e istituzioni;
c) Dipartimento di scienze economiche;
d) Dipartimento di economia aziendale.
3. Il Centro è aperto alla partecipazione di tutti i Dipartimenti e di altri Enti esterni privati e pubblici (da ora "Enti") interessati alle finalità di cui al successivo art. 2.
4. I Dipartimenti non compresi nel precedente elenco e gli Enti possono chiedere di afferire al Centro, contribuendo in via ordinaria al funzionamento del Centro stesso; la richiesta in tal senso, motivata da esigenze di ricerca, dovrà essere approvata dai competenti organi ed inviata al Direttore del Centro affinchè la sottoponga all'esame del Comitato Tecnico-Scientifico del Centro, che si pronuncerà in merito. La delibera adottata sarà comunicata al Rettore dal Direttore del Centro.
Nel caso di richiesta di afferenza di Enti, il Comitato Tecnico-Scientifico valuta la possibilità di integrare il Comitato stesso con un rappresentante dell'Ente richiedente senza diritto di voto.
5. I Dipartimenti e gli Enti, con delibera motivata dei loro Consigli, qualora ritengano che siano esaurite le esigenze di afferenza al Centro, inviano al Direttore del Centro - e per conoscenza al Rettore - comunicazione scritta di recesso.
6. Nel rispetto delle priorità dianzi indicate, il Centro:
a) può collaborare con altri centri nazionali ed internazionali;
b) può fornire dati e informazioni alle istituzioni, amministrazioni pubbliche, imprese presenti nel territorio;
c) può stabilire convenzioni al fine di svolgere particolari progetti di interesse comune.
Art. 2
Finalità
Il Centro:
a) allestisce una banca dati sui principali fenomeni macroeconomici, microeconomici e socio-istituzionali e mantiene sistematici rapporti con Enti produttori e/o distributori degli stessi;
b) predispone e gestisce un laboratorio dove si svolga l'attività di analisi dei dati di cui al punto precedente. La stessa attività di analisi è resa possibile anche con l'accesso dai singoli punti rete presenti nei Dipartimenti o Enti;
c) promuove lo sviluppo delle metodologie di analisi dei fenomeni economici.
Art. 2-bis
1. La banca dati allestita dal Centro è resa disponibile, oltre che ai soggetti di cui all'art. 1 comma3, anche in via telematica, al personale dell'Università di Verona, previo accreditamento dello stesso presso il Centro, per i soli fini di documentazione e ricerca. E' esclusa qui attività di tipo commerciale
2. Possono essere stipulate apposite convenzioni con soggetti esterni di cui al comma 6 dell'art. 1, per specifici progetti di ricerca, prevedendo la copertura degli eventuali oneri aggiuntivi.
Art. 3
Locali e attrezzature
1. Il Centro avrà sede presso i locali situati al piano terreno della palazzina di Economia, in via dell'Artigliere n. 19.
2. Locali e attrezzature assegnati al Centro per il suo funzionamento al momento dell'istituzione, o acquisiti successivamente, devono essere utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali del Centro.
Art. 4
Risorse
1. Per il raggiungimento delle finalità, il Centro dispone di personale e attrezzature proprie, nonché di una dotazione finanziaria annualmente assegnata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e dai Dipartimenti che lo costituiscono. Tali risorse sono gestite dal Centro come centro autonomo di spesa.
Titolo II
Organizzazione
Art. 5
Autonomia e finanziamenti
1. Il Centro ha autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e di spesa, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità e finanza di Ateneo.
2. Per il proprio funzionamento, il Centro si avvale delle seguenti risorse finanziarie:
a) finanziamento annuale dell'Università mediante apposito stanziamento in bilancio;
b) finanziamenti straordinari disposti dagli organi di governo centrale dell'Ateneo in funzione di particolari esigenze;
c) contributo dei dipartimenti e di Enti, a valere sui propri fondi;
d) contributi erogati da altri Dipartimenti, da Enti pubblici e privati anche a seguito di convenzioni per lo svolgimento di progetti specifici;
3. Al Centro si applicano le stesse procedure di controllo previste per i Dipartimenti.
Art. 6
Organi del Centro
1. Gli organi del Centro sono: il Direttore e il Comitato Tecnico-Scientifico.
Art. 7
Direttore
1. Il Direttore è designato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, di norma, tra i tecnici muniti di specifica formazione culturale e professionale. Il suo incarico è triennale con possibilità di rinnovo e revoca, nell'eventualità di gravi inadempienze, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico del Centro.
2. Il Direttore:
a) rappresenta il Centro nei limiti del mandato conferitogli;
b) convoca e presiede le riunioni del Comitato tecnico-scientifico vigilando sull'esecuzione dei suoi deliberati;
c) propone al comitato tecnico-scientifico il piano annuale delle attività, i prospetti di bilancio e le richieste di risorse;
d) sovrintende allo svolgimento delle varie attività del Centro;
e) presenta al comitato tecnico-scientifico una relazione annuale sull'attività svolta che viene trasmessa al Rettore, al Direttore Amministrativo e agli altri componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore è responsabile della gestione contabile e amministrativa del Centro.
4. In relazione alla gestione contabile, il Direttore predispone:
a) il piano annuale delle attività e le richieste di spazi, personale e risorse finanziarie sulla base delle attività svolte o programmate;
b) la relazione annuale sui risultati conseguiti, corredata di relativa documentazione;
c) il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo corredati da una dettagliata relazione;
d) l'acquisto di attrezzature e di materiale anche bibliografico necessari al funzionamento del Centro;
e) l'uso delle attrezzature in dotazione al Centro.
5. In relazione alla gestione amministrativa, il Direttore:
a) coordina la gestione amministrativa del Centro e ne cura la regolarità;
b) assicura l'esecuzione delle delibere del Comitato Tecnico-Scientifico;
c) vigila sul corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature a disposizione del Centro;
d) coordina il funzionamento dei servizi e delle apparecchiature a disposizione del Centro e ne garantisce l'efficienza;
e) provvede alle ordinazioni di quanto occorre al funzionamento del Centro nei limiti di autonomia di spesa previsti dai regolamenti di Ateneo;
f) adotta, in coordinamento con le competenti strutture, le necessarie misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del personale addetto o frequentante le strutture del Centro, attivando le necessarie procedure;
g) informa il Comitato Tecnico-Scientifico circa eventuali problemi di gestione e sull'andamento del Centro.
Art. 8
Comitato Tecnico-Scientifico
1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento dell'attività del Centro.
2. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti che afferiscono al Centro ed eventualmente da un rappresentante degli Enti di cui all'art. 1 comma 4.
3. Il Comitato:
a) dura in carica tre anni accademici;
b) può avvalersi di consulenti interni e/o esterni all'Ateneo.
4. Le sedute del Comitato Tecnico-Scientifico sono valide quando sia presente la maggioranza degli aventi diritto, detraendo dal computo eventuali assenti che abbiano fatto pervenire la loro giustificazione scritta. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dai presenti; in caso di parità prevale la decisione del Direttore.
Art. 9
Funzioni del Comitato
1. Il Comitato:
a) formula entro il mese di settembre di ogni anno un programma di sviluppo della ricerca e delle attività quali l'aggiornamento e il potenziamento delle strutture e della pianta organica, un piano di sviluppo dei servizi sia telematici sia di calcolo scientifico, tenuto conto anche delle richieste pervenute al Centro entro luglio di ogni anno dall'Amministrazione, dalle Facoltà, dai Dipartimenti;
b) formula annualmente entro i termini previsti dal Regolamento di contabilità e finanza dell'Ateneo il piano di bilancio preventivo da sottoporsi all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
c) approva nei termini previsti dal Regolamento di contabilità e finanza dell'Ateneo il bilancio consuntivo e una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, da sottoporsi al Consiglio di Amministrazione;
d) stabilisce, alla luce dell'effettivo utilizzo delle risorse, qualora le stesse non risultino idonee a soddisfare interamente la domanda, i criteri generali che consentano di rendere compatibili le richieste delle varie utenze, stabilendo eventualmente le priorità, i limiti temporali nell'utilizzo delle risorse stesse e l'entità dei costi monetari da recuperare nel caso in cui i servizi siano resi a soggetti diversi dai dipartimenti membri del Centro;
e) avanza ai competenti organi di governo centrali dell'Ateneo eventuali richieste di mezzi finanziari e di personale in relazione alle motivate esigenze di funzionamento del Centro;
f) delibera le spese che, ai sensi delle vigenti norme del presente regolamento, nonchè quelle richieste per il buon funzionamento del Centro o derivanti dalle direttive degli organi di governo centrali dell'Ateneo.
2. Il Comitato è convocato almeno due volte all'anno dal Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei membri effettivi.
Art. 10
Gestione amministrativa e contabile
1. Per le modalità della gestione amministrativa e contabile del Centro si procede secondo le norme stabilite dal Regolamento per la contabilità e la finanza dell'Università di Verona.
Art. 11
Norme finali
1. Il presente Regolamento è deliberato dal Senato Accademico dell'Università degli Studi di Verona in composizione allargata, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico ristretto.
2. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate secondo le medesime modalità, anche su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico.